Articolo prima inserito dalla L.R. 14/10/2014, n. 59 e poi abrogato dalla L.R. 08/06/2018, n. 28, così recitava:

Art. 21-undecies - Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale vigila sull’amministrazione dell’Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.”

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