Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 9 - (Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 18/1983)

1. L'articolo 30 della l.r. 18/1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 - (Interventi edilizi)

1. Per l'individuazione e la definizione degli interventi edilizi trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.".”

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