Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.
2. In particolare spetta alla commissione:
a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;
b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;
c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunità;
d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;
e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 73.
3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;
b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali.
4. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 2, lettera e), la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale con la delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia.
5. Le modalità di funzionamento della commissione e la determinazione dei compensi per i suoi componenti sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a organi collegiali. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti."
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