Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 2 - Finalità della legge

1. Questa legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;

b) assicurare la tutela dell'identità storica e culturale della popolazione trentina;

c) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;

d) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo;

e) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale;

f) assicurare la partecipazione dei cittadini nei processi di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

g) assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, mediante un processo d'integrazione fra i piani e l'aggiornamento permanente del sistema della pianificazione;

h) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto del principio della sussidiarietà responsabile e del decentramento delle scelte pianificatorie, nonché con il metodo della pianificazione condivisa fra la Provincia, le comunità e i comuni;

i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale;

j) valorizzare gli strumenti della perequazione e della compensazione nella redazione e attuazione degli atti di pianificazione territoriale locale, anche per favorire un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione."

Dalla redazione