Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali

1. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali."

Dalla redazione