Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene

1. Nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento dei rifiuti, di stabilità e di sicurezza dei terreni, in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone si deve tener conto delle disponibilità idriche e della convenienza di raggruppare utilizzazioni omogenee ai fini della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi d'igiene ambientale.

3. Comunque devono essere fatti tutti gli accertamenti tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza idrologica, geologico-geotecnica e valanghiva, nel rispetto della disciplina della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14.

4. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, verifica la compatibilità delle eventuali previsioni del piano regolatore generale concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienicosanitario e di difesa della salute della popolazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

5. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, anche per specifiche tipologie edilizie, i requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale cui i regolamenti edilizi comunali devono uniformarsi."

Dalla redazione