Articolo modificato dall'art. 38, comma 4, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 64, comma 24, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.

3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo 112.

4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l’applicazione delle procedure di cui al comma 3.

5. Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s'intendono:

a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o da loro enti strumentali di diritto pubblico o da fondazioni costituite dalla Provincia;

b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato."

Dalla redazione