Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 25 - Varianti al piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Varianti puntuali al piano possono essere effettuate solo per ragioni di necessità e d'urgenza adeguatamente motivate.

2. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le disposizioni per la formazione del piano con le seguenti eccezioni:

a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione dell'accordo-quadro di programma ai sensi dell'articolo 22, salvo che la comunità ritenga opportuno convocare la predetta conferenza in relazione all'importanza o alla complessità della variante;

b) i termini indicati negli articoli 23 e 24 sono ridotti a metà;

c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro novanta giorni.

3. La comunità determina preliminarmente se il progetto di variante al piano deve essere sottoposto ad autovalutazione ai sensi dell'articolo 6, quando può avere effetti significativi sull'ambiente, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004."

Dalla redazione