Articolo abrogato dall'art. 59, comma 13, della L.R. 24/05/2006, n. 12, così recitava:

“Articolo 15 - (Accreditamento)

1. All'accreditamento dei presidi sociali elencati all'articolo 2 comma 5 provvede il Comune in cui il presidio stesso è ubicato.

2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il Comune accerta che i presidi:

a) siano stati regolarmente autorizzati al funzionamento e siano in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal Comune o dalla Zona di cui alla I.r. 30/1998;

b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza sociale definito dal Comune e dalla Zona di cui alla I.r. 30/1998, secondo le indicazioni regionali;

c) osservino i contratti collettivi di lavoro nazionali e le loro eventuali integrazioni a livello decentrato;

d) utilizzino personale qualificato in relazione alla tipologia e alla sede di svolgimento dell'attività;

e) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.”

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