N28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 48.

L’articolo 107 così recitava:

“Art. 107 - Relazione sull'attività svolta dalle GAV

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le province, la città metropolitana e gli enti parco trasmettono alla Giunta regionale:

a) un rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;

b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e sulle dotazioni strumentali a disposizione;

c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali.”

Dalla redazione