Articolo modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 16/08/2002, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 106 - (Eccezionale calamità o avversità atmosferica)

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Disciplina del fondo di solidarietà nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente sovraordinato di concorrere alla spesa.”

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