Articolo abrogato dalla L.R. 22/11/2019, n. 69.

L’articolo 159 così recitava:

“Art. 159 - Contenuto delle norme tecniche

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 158, comma 1, elaborate sulla base dei criteri generali indicati dallo stesso articolo 158, comma 2, e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:

a) l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.”

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