Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 14. - Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori

1. Al personale con qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alle dotazioni organiche indicate nelle tabelle allegate al presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti per il personale di corrispondente qualifica delle amministrazioni dello Stato.

2. Le commissioni di concorso per le qualifiche dirigenziali tecniche sono integrate da un docente, professore universitario di ruolo ordinario, nelle discipline attinenti ai servizi tecnici.

3. Le attribuzioni delle funzioni al personale dirigente, nonché la sua preposizione agli uffici, ai settori ed alle aree dei Servizi di cui all’art. 12, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del servizio."

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