Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 12. - Articolazione del Servizio

1. Il Servizio si articola in apparati tecnici con competenze omogenee denominati settori o uffici ed in settori o uffici amministrativi per la gestione degli affari generali e del personale.

2. Ai settori ed agli uffici sono preposti primi dirigenti appartenenti ai ruoli tecnici ed amministrativi.

3. Più settori omogenei costituiscono aree, cui sono preposti dirigenti superiori con funzione di coordinamento."

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