N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 7. - Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza

1. Il sistema informativo unico costituisce l’integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi, dagli altri soggetti rappresentati nel consiglio dei direttori e dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, della legge, nonché da altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

2. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza costituisce un sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e con gli altri organismi di cui al comma 1.

3. Nella realizzazione del sistema informativo unico e della rete nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e le prescrizioni tecniche di cui all’art. 2 della legge.

4. Il consiglio dei direttori assicura il funzionamento del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza in conformità alle deliberazioni di cui all’art. 4 della legge, secondo i seguenti criteri generali:

a) le attrezzature e le apparecchiature del sistema devono essere reciprocamente compatibili;

b) le informazioni contenute nel sistema appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate, nel loro complesso, da ciascuno dei servizi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

c) le informazioni contenute nel sistema sono suddivise in livelli di accessibilità e rese disponibili a livelli di utenza diversificati. L’articolazione di tali livelli è stabilita dal consiglio dei direttori.

5. Le categorie ed i tipi di informazioni che non possono essere messi a disposizione dei soggetti esterni al sistema vengono individuati dal Comitato dei Ministri.

6. All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possono essere affidati, mediante convenzione, i servizi tecnico-commerciali e di collegamento con l’utenza esterna relativi alle banche dati ed ai prodotti cartografici ed editoriali di pertinenza del sistema dei Servizi.

7. Il consiglio dei direttori, ai fini dell’accertamento della congruenza con i programmi di ottimazione del sistema di monitoraggio del territorio nonché della corrispondenza agli standards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri,

esprime parere sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza, anche non inserite nella rete nazionale di rilevamento, ovvero per l’ampliamento o integrazione di reti già esistenti, da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 4, della legge.

8. Il consiglio dei direttori può avvalersi per le questioni concernenti l’informatizzazione del sistema, dell’ufficio per l’informatica, la telematica e l’automazione d’ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Dalla redazione