Articolo modificato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.P.R. 24/03/2003, n. 136, il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 25. - Organizzazione del Servizio nazionale dighe

1. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:

Area 1 - Geotecnica:

Settore 1 - Geologia applicata.

Settore 2 - Geotecnica.

Area 2 - idraulica:

Settore 3 - Idraulica e modelli.

Settore 4 - Impianti tecnologici.

Area 3 - Strutture:

Settore 5 - Materiali e mezzi d’opera; valutazioni tecnico-economiche.

Settore 6 - Strutture.

Area 4 - Informatica:

Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.

Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati.

Settore amministrativo.

2. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici:

a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia;

b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino;

c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonché sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso;

d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso;

e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso;

f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso;

g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria dal Lao incluso al Sinni escluso;

h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia;

i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna.

3. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.

4. Abrogato.

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