Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 14/06/1993, n. 187 (L. 12/08/1993, n. 296), così recitava:

“Art. 54  (Applicabilità delle pene sostitutive)

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.”

Dalla redazione