Articolo prima aggiunto dal D.P.G.R. 08/01/2015, n. 3/R. e poi abrogato dal D.P.G.R. 30/01/2019, n. 6/R., così recitava:

"Art. 70-bis - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento dei servizi di descrizione, validazione delle competenze, di cui all’articolo 66 quinquies, con riferimento in particolare alla presenza dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al capo II del d.lgs. 13/2013.

2. I centri per l’impiego non sono soggetti all’accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Devono comunque essere rispettati i livelli essenziali e gli standard minimi di cui al capo II del d.lgs. 13/2013."

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