N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 5, comma 4, della L.R. 04/08/2011, n. 16, così recitava:

"Art. 15

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli artt. 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale."

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