Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 31/03/2015, n. 42.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 42/2015, la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del presente decreto, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.”

Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 25/05/2021, n. 83.

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