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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/03/2015, n. 42
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18R; |
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Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2 - Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 74-quinquies è sostituito dai seguenti: "Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE ). - 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. 3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto; d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. 4. In caso di v |
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Art. 3 - Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, dopo l'articolo 74-septies è inserito il seguente: |
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Art. 4 - Disposizioni su rimborsi e restituzioni1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38-bis2, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'articolo 74-septies."; b) dopo l'articolo 38-bis2 è inserito il seguente: |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633R, dopo l'articolo 54-bis sono inseriti i seguenti: "Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime spe |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di sanzioni1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di omessa o |
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Art. 7 - Disposizioni di attuazione1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivit& |
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Art. 8 - Decorrenza1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° |
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Art. 9 - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fin |
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