N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 22/10/2014, n. 34, così recitava:

“Art. 22 - Le associazioni Pro Loco - 1. La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:

a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;

b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti;

c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

2. Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta.

3. L’albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione e delle province.”

Dalla redazione