In caso di cessioni soggette ad IVA, le dichiarazioni obbligatorie, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare (comma 2, nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 R).

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