Con Lett. Circ. 16/11/2015, n. 19570, il Ministero del lavoro ha chiarito - sia pure in relazione al testo normativo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 - che nel caso di ripristino delle regolari condizioni di lavoro, il provvedimento che ha disposto la sospensione dell’attività può essere revocato anche senza attendere il completamento dell’iter formativo del lavoratore da regolarizzare, purché l’attività formativa sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione.

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