Articolo prima sostituito dal D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225) e poi abrogato dalla L. 27/12/2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2019, così recitava:

“Art. 21 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data ed il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l’aliquota applicata;

e) l’imposta;

f) la tipologia dell’operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.”

 

L’articolo 11 del D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96) dispone:

“1. Con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.”

 

L’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 27/02/2019 dispone:

“1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 30 aprile 2019.”

Dalla redazione