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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 17/06/2014
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili, nonché l'art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti; |
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Art. 2 - Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel |
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Art. 3 - Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole |
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Art. 4 - Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari |
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Art. 5 - Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. |
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Art. 6 - Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2. Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trime |
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Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto &egra |
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