N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 23/05/2024, n. 8, così recitava:

“Art. 59 - (Affidamento e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree dei porti su cui ha competenza l’autorità marittima)

1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, il Comune o l’autorità d’ambito territoriale ottimale, competenti, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (Recepimento della direttiva UE 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), a curare le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, d’intesa con l’autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima, hanno competenza esclusiva dell’organizzazione e gestione del servizio entro il perimetro dell’area oggetto della concessione del porto. Tale perimetro è determinato dalla parte estrema del molo di sopraflutto sino alla parte estrema del molo di sottoflutto.”

Dalla redazione