Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 27/07/2020, n. 31, così recitava:

“Art. 9 - Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all'articolo 8.”

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