N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 18/05/2007, n. 9, così recitava:

“Art. 6 (Innovazione tecnologica)

1. Nel quadro delle iniziative previste dalla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione", viene istituito un apposito fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso "Veneto Innovazione S.p.A.".

2. Il fondo di cui al comma 1 opera per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 1994 (cap. 20502). Nel medesimo fondo confluiscono le somme già assegnate a "Veneto Innovazione S.p.A." e non utilizzate per la materiale costituzione della società.”

[NI=4] Termine prorogato dall’art. 32, comma 2, della L.R. 23/08/1996, n. 28.

Il termine era già stato prorogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 14/09/1994, n. 54 al 30 giugno 1995.

Inizialmente il termine era fissato al 31 marzo 1992.

Dalla redazione