Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, della L.R. 28/04/1998, n. 19, così recitava:

“Art. 5 (Acquacoltura)

1. Dopo l'art. 13, settimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 “Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto” và aggiunto:

“Non sono da considerare alloctone, bensì indigene, quelle specie di molluschi eduli lamellibranchi che, per motivi di trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche per prove sperimentali condotte in epoca antecedente la promulgazione della presente legge, si siano insediate in forma permanente formando banchi naturali, tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.”

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