Articolo aggiunto dall’art. 31, comma 2, della L.R. 28/12/2010, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 2, della L.R. 09/05/2011, n. 9, così recitava:

“Art. 10-bis - Autorizzazione regionale

1. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2004, la Regione assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.

2. Per le ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei possibili siti alternativi.”

Dalla redazione