N166 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 05/04/2012, n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 49 - (Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire)

1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono richiedere l’accertamento di conformità se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Ove gli interventi di cui al comma 1 siano stati realizzati in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione o in difformità da essa, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di interventi gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella prevista in applicazione della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di interventi non assoggettati a contributo di costruzione, l’oblazione è determinata con le modalità e nella misura prevista nell’articolo 43, comma 5. Per gli interventi realizzati in parziale difformità ovvero con variazioni essenziali, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo edilizio. In ogni caso l’importo minimo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.033,00.

4. Sulla richiesta di accertamento di conformità il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa di tutta la documentazione necessaria, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.

5. Comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013 n. 3.

Dalla redazione