Articolo prima sostituito dalla L.R. 07/04/2015, n. 12 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 54 - (Comitato tecnico urbanistico provinciale o metropolitano)

1. Le province e la Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-territoriale e di controllo dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ad esse affidate dalla vigente legislazione regionale si avvalgono di un Comitato tecnico urbanistico composto da:

a) il Dirigente della Provincia o della Città metropolitana competente in materia urbanistico-edilizia o suo delegato, che lo presiede;

b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull’ordinamento delle autonomie locali;

c) due dipendenti della Provincia o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a);

d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia o della Città metropolitana dell’autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia di paesaggio designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia o della Città metropolitana, i PUO a norma dell’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dell’esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.

4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco della Città metropolitana e dura in carica, sino al rinnovo dell’Organo provinciale o della Città metropolitana e all’insediamento dei rispettivi consigli. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio, nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c).

6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza durante la trattazione delle pratiche.”

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