Articolo prima aggiunto dalla L.R. 05/04/2012 n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 67-bis - (Parametro di conversione)

1. Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.”

Dalla redazione