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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 11/04/2024, n. C-122/23
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Imposte sul volume d’affari - Regime speciale delle piccole imprese - Volume d’affari annuo - Differenza di trattamento tra soggetti passivi - Normativa nazionale che assoggetta una persona all’IVA in caso di presentazione tardiva di una domanda di registrazione - Carattere punitivo.1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, adottata da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 287 di tale direttiva, come modificata, che subordina il beneficio della franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista da detta direttiva, come modificata, per le piccole imprese, alla condizione che il soggetto passivo, il cui volume d’affari annuo, o misurato nel corso di un periodo di due mesi consecutivi, supera l’importo indicato per detto Stato membro in tale disposizione, presenti entro il termine prescritto una domanda di registrazione ai fini dell’IVA. 2) La direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/162, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede che la violazione, da parte di un soggetto passivo, dell’obbligo di presentare entro il termine previsto, nei casi di cui al punto 1 del presente dispositivo, una domanda di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), comporti il sorgere di un debito d’imposta, a condizione che tale normativa – se e nella misura in cui non si limita a recuperare l’IVA sulle operazioni effettuate nel periodo in cui tale imposta sarebbe stata applicata se il soggetto passivo avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA – da una parte, sia conforme al principio di effettività della lotta contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e, dall’altra, soddisfi i requisiti di proporzionalità, conformemente alla giurisprudenza della Corte. |
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