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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 11/04/2024, n. C-741/21
Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 82 - Diritto al risarcimento del danno causato da un trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento - Nozione di “danno immateriale” - Incidenza della gravità del danno subito - Responsabilità del titolare del trattamento - Eventuale esonero in caso di errore di una persona che agisce sotto la sua autorità ai sensi dell’articolo 29 - Valutazione dell’importo del risarcimento - Inapplicabilità dei criteri previsti dall’articolo 83 per le sanzioni amministrative pecuniarie - Valutazione in caso di violazioni multiple di detto regolamento.1) L’articolo 82, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che una violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla persona interessata non è di per sé sufficiente a costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di gravità del danno subito da tale persona. 2) L’articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento. 3) L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall’articolo 83 di tale regolamento e, dall’altro, non si deve tener conto del fatto che più violazioni di detto regolamento riconducibili ad una stessa operazione di trattamento riguardino la persona che richiede il risarcimento. |
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