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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 15/05/2024, n. 9
L. R. Campania 15/05/2024, n. 9
L. R. Campania 15/05/2024, n. 9
- L.R. 25/07/2024, n. 13
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Art. 1 - (Finalità e definizioni)1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e favorire lo sviluppo delle aziende olivicole consentendo di ampliare le attività economiche in chiave turistica. 2. Le attività oleoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2019, n. |
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Art. 2 - (Avvio delle attività di oleoturismo)1. Possono esercitare l'attività di oleoturismo: a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria, consortile o associata, nonché i produttori e i coltivatori diretti, ch |
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Art. 3 - (Requisiti per lo svolgimento dell’attività oleoturistica)1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o |
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Art. 4 - (Formazione e promozione)1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole, i consorzi per la tutela dell’olio a Denominazione di origin |
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Art. 5 - (Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività oleoturistica)1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienicosanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i |
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Art. 6 - (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)1. L’attività di degustazione con l’abbinamento ai prodotti olivicoli deve avvenire con prodotti provenienti dall’azienda o da altre aziende del territorio e preparati dall’azienda stessa, |
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Art. 7 - (Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica)1. È istituito congiuntamente, presso l'Assessorato regionale dell’Agricoltura e l'Assessorato regionale al Turismo, l'elenco regionale degli operat |
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Art. 8 - (Osservatorio regionale sull’Oleoturismo della Regione Campania)1. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio, l'Osservatorio regionale sull'oleoturismo in Campania, composto: a) dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede; b) da due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza; |
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Art. 9 - (Vigilanza e Controllo)1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare |
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Art. 10 - (Sanzioni)1. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non |
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Art. 11 - (Sospensione e cessazione dell'attività)1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 2 dell'articolo 10, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i tr |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)1. Le aziende già in attività non sono tenute a presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 2 e si adeguano alle disposizioni della presente leg |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Per le attività di formazione e di promozione, previste dalla presente legge, per l’anno 2024, si fa fronte con uno stanziamento di euro 50.000,0 |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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