Articolo modificato dall’art. 50, comma 1 della L.R. 17/06/2011, n. 7 e abrogato dall’art. 12, comma 1 della L.R. 27/02/2012, n. 2, così recitava:

“Art. 48 - (Convenzione con l'ente gestore)

1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'ente gestore, selezionato tramite procedure a evidenza pubblica.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;

b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 all'ente gestore. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo;

e) le modalità con cui l'ente gestore informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;

f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'ente gestore per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente capo.

3-bis. L'ente gestore può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento.”

Dalla redazione