Articolo abrogato dall’art. 51 della L.R. 17/06/2011, n. 7, così recitava:

“Art. 49 - Locazione finanziaria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia - Lis S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.

3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia - Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia - Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate.”

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