Articolo abrogato dall'art. 59, comma 1, della L.R. 21/11/2008, n. 21, così recitava:

“Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della Provincia, al dipartimento per la viabilità e trasporti e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della Provincia.

2. Le province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, nell'àmbito dell'autonomia del proprio ordinamento, istituiscono, per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.

3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nulla-osta o autorizzazioni connessi alla costruzione, modificazione e gestione degli impianti a fune, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.

4. Nel caso di esame di progetti di piste da sci, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un esperto della materia, nominato dalla Provincia su designazione della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

5. Nel caso di esame di progetti che prevedono la realizzazione di interventi per la protezione dal pericolo di valanghe, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) - Centro Valanghe di Arabba.

6. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti della Regione, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, sostituisce i nulla osta o le autorizzazioni di competenza regionale altrimenti dovuti.

7. Nel caso di impianti a fune e piste da sci che interessano il territorio di più province, l'istruttoria è svolta d'intesa tra le stesse e il provvedimento finale è adottato dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato.

8. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le province applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo.”

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