Articolo abrogato dall’art. 13, comma 2, della L.R. 02/04/2024, n. 6, così recitava:

“Articolo 3

1. Il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa è subordinato al versamento della somma prevista dall'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, con le modalità ivi previste, e alla presentazione della dichiarazione di cui al comma quinto del medesimo articolo 19.

2. Alla fattispecie di cui all'articolo 1 non si applica l'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

3. La somma di cui al comma 1 si può rateizzare in sei rate semestrali senza interessi, di cui la prima da versare al rilascio dell'autorizzazione.

4. Il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei di pregio è effettuato al completamento del programma di utilizzazione del giacimento, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.”

Dalla redazione