Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2018, n. 20, così recitava:

"Art. 136 - (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale)

1. Il trasferimento della gestione degli impianti di distribuzione carburanti stradale e autostradale può avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 6, 6-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni.

2. Il subingresso nella titolarità di un impianto stradale di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante al Comune in cui è localizzato l'impianto e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

3. Il subingresso nella titolarità di un impianto autostradale di distribuzione di carburanti è disciplinato dall'articolo 93."

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