N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 21/07/2003, n. 19, così recitava:

"Art. 229 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1 È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. È istituito, quale organo amministrativo del fondo di cui al comma 1, il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti in particolare, la composizione, il procedimento di nomina dei componenti del comitato, in modo che sia comunque assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili nonché la durata e le modalità di funzionamento dello stesso. Ai componenti del comitato compete il trattamento previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 concernente disposizioni per la nomina e le designazioni di competenza della Giunta regionale e successive modifiche.

3. La funzione di segreteria amministrativa e tecnica del comitato di cui al comma 2, è svolta dalla struttura regionale competente in materia di lavoro del dipartimento scuola, formazione professionale e lavoro.

4. In applicazione dell'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, l'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione provvede, con il supporto dell'Agenzia Lazio Lavoro, alla stesura della relazione annuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91 concernente il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché agli adempimenti di cui all'articolo 21 della L. n. 68/1999.

5. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio 2001 viene inserito il capitolo numero 01472 di nuova istituzione, così denominato: "Assegnazione dallo Stato per la costituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili" nel quale confluiscono le risorse di cui agli articoli 13, comma 4 e 14, comma 3 della L. n. 68/1999.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2001 viene inserito il capitolo numero 24146 di nuova istituzione così denominato: "Fondo regionale disabili. Erogazione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b) e c) ed all'articolo 14, comma 4, lettere a), b) e c) della L. n. 68/1999" con uno stanziamento di lire 9 miliardi 67 milioni 142 mila 732 per l'anno 2001.

7. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della L. n. 68/1999, che confluiscono nel fondo, sono destinate a finanziare le agevolazioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1."

Dalla redazione