Articolo modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13; dall’art. 6, comma 1, della L.R. 19/07/2012, n. 37 e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 16/04/2019, n. 18, così recitava:

“Art. 36 - Criterio di aggiudicazione

1. Abrogato

2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l’inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all’efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture.

3. Nelle procedure negoziate, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere demandata al/alla dirigente competente dell’amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora si proceda mediante costituzione di apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, di norma costituita da un numero di componenti non superiore a tre, i componenti diversi dal/dalla presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. L’incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.”

Dalla redazione