N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 29/02/2008, n. 13, così recitava:

"Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni

1. La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto, invita l’impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l’impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.

2. Nel caso di contestazione da parte dell’impresa appaltatrice, la stazione appaltante provvede ai necessari accertamenti secondo modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).

3. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell’articolo 118, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati ella esecuzione di sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del d.lgs. 163/2006."

Dalla redazione