Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 17/05/2016, n. 8, così recitava:

“Art. 17 (Certificazione antimafia) — 1. Le disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale.”

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