Articolo abrogato dall’art. 28, comma 2, della L.R. 26/09/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 14. - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell’ARPA, è sostituita dalla seguente:

“a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all’analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell’ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;”.”

Dalla redazione