Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"5. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999, come sostituito dall'articolo 8, comma 18, della legge regionale 13/2002 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è stabilita in tredici ore; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto."."

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