N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 90, comma 2, della L.R. 25/03/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 6. - (Elaborati del Piano Paesistico)

1. Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.

b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:

- l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;

- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;

- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza.

c) Tavole di Piano in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1/10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:

- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei Comuni interessati;

- il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato;

- i vincoli territoriali;

- i sistemi infrastrutturali.

d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.”

Dalla redazione