Art. abrogato dalla L.R. 29/10/2015, n. 23, così recitava:

“Art. 31 (Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere) — 1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l'istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, l’amministrazione regionale si avvale delle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell'Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all'articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.”

Dalla redazione